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PERCHE' SI PAGA - CHI PAGA

IL TRIBUTO DI BONIFICA
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, volti soprattutto alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico e alla difesa idraulica del territorio, il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio.
L'imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente. Il potere impositivo, assegnato dalla legge ai Consorzi, ha per oggetto tutti gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica e non può estendersi a beni mobili o a beni immobili siti al di fuori del comprensorio del Consorzio o che non traggono alcun beneficio dalla bonifica.
La legge stabilisce, inoltre, che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili debba effettuarsi in ragione del beneficio che gli stessi immobili ricavano dalle opere e dall'attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel Piano di classifica , redatto dal Consorzio ed approvato dalla Regione, è uno strumento che, mediante l'utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica.
I parametri tecnici ed economici consentono di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico, viene tutelato dall'attività di bonifica.
Il Piano garantisce, grazie ad una approfondita ricerca, una puntuale individuazione dei benefici e, quindi, un corretto esercizio del potere impositivo.

L'ATTIVITA' DI BONIFICA
I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio una efficace funzione di presidio e di tutela territoriale. Sono enti economici di diritto pubblico, amministrati dagli stessi consorziati, che coordinano interventi pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche e dell'irrigazione.
Le loro finalità istituzionali sono:
  • la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e della città;
  • l'irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua ad usi plurimi;
  • la difesa del suolo nei territori di collina e montagna;
  • la vigilanza sul territorio;
  • la partecipazione all'azione di pianificazione territoriale.
Nella Provincia di Rimini sono presenti infrastrutture della bonifica su cui, salvo i tratti tombinati in ambito prettamente urbano, vengono svolte le seguenti attività:
  • manutenzione ordinaria, che si ripete tutti gli anni, consistente nello sfalcio, con opportune macchine operatrici, della vegetazione infestante;
  • manutenzione straordinaria con cadenza pluriennale in ragione della situazione oggettiva delle sezioni idrauliche, consistente nella risagomatura mediante benna sagomata della sezione e del profilo del canale;
  • interventi localizzati conseguenti a segnalazioni dei frontisti per la ripresa di franamenti di sponda, occlusioni delle sezioni o dei manufatti, ecc;
  • attività di conservazione delle opere e delle pertinenze consistente nella concessione e controllo rispetto ad interventi svolti da terzi;
  • azioni di presidio idraulico e di protezione civile in caso di piena o emergenza meteorologica.
Oltre a quelle appena elencate, che sono attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed all'esercizio delle opere esistenti, esistono attività progettuali per interventi di ristrutturazione della rete o nuove opere, conseguenti alla disponibilità di finanziamenti da parte dello Stato o della Regione.

Il tributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell' art. 860 del Codice Civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13/2/1933 n. 215 nonché nell'art. 13 della L.R. Emilia Romagna n. 42 del 02/08/1984.

Trattandosi di contributo dovuto ad un Consorzio obbligatorio, ne è prevista - ai sensi dell' art. 10, comma primo, lettera a) del D.P.R. 917/86 - la deducibilità dal reddito in occasione della denuncia annuale.
  • MODELLO 730 - Nel Quadro E , Sezione altri oneri deducibili al rigo E24 (altri oneri deducibili) con codice "5" vanno indicati i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrzione, esclusi i contributi agricoli unificati.
  • MODELLO UNICO - Alla Sezione 2, oneri deducibili dal reddito complessivo al rigo RP25 (altri oneri deducibili) con codice "5" vanno indicati i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati.