Il RUOLO è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. L'iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Il Consorzio risulta abilitato ad effettuare la riscossione tramite RUOLO ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
La modalità di riscossione utilizzata dal Consorzio si configura, ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 46 del 1999, come ''Riscossione spontanea a mezzo RUOLO'' in quanto l'iscrizione a RUOLO non deriva da inadempimento. |
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L'AVVISO DI PAGAMENTO emesso dal concessionario è un atto che precede l'emissione della CARTELLA DI PAGAMENTO, espressamente previsto nell'ambito della procedura di "Riscossione spontanea a mezzo RUOLO" disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
L'AVVISO DI PAGAMENTO si configura come un invito di pagamento che il creditore rivolge al suo debitore, senza che a esso possano essere ricollegati effetti negativi, significativi e rilevanti, per il destinatario.
L'AVVISO DI PAGAMENTO non è autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Qualora l'avviso di pagamento resti insoluto, si procede all'emissione della CARTELLA DI PAGAMENTO
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La CARTELLA DI PAGAMENTO, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene la richiesta di pagamento obbligatorio di un determinato importo risultante dal RUOLO entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. La CARTELLA DI PAGAMENTO (come specificato nella CARTELLA stessa) risulta impugnabile ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
E' altresì ammesso il ricorso presso il Comitato Amministrativo del Consorzio.
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