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COME SI DETERMINA L'INDENNITA' DI ESPROPRIO

L'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001 stabilisce che "... l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù."
Operazione preliminare è quindi quella di accertare "le caratteristiche del bene"
La normativa prevede tre diverse fattispecie:

  1. AREE NON EDIFICABILI per le quali la determinazione dell'indennità provvisoria viene effettuata sulla base del valore agricolo medio (VAM) corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (art. 40 comma 3 del D.P.R. 327/01).
    Per il Comune di Rimini si fa riferimento alla REGIONE AGRARIA N.3, ZONA A.
    Il valore agricolo medio è stabilito dalla Commissione Provinciale Espropri, che emette annualmente apposite tabelle con prezzi diversificati in base alla regione agraria di appartenenza e alla coltura effettivamente praticata sul fondo.
    In caso di accordo di cessione, detta indennità viene aumentata del 50% ovvero triplicata se il proprietario è coltivatore diretto e conduce in proprio il fondo.(art.45 commi c - d del D.P.R. 327/01).
    Nel caso in cui il fondo sia condotto da soggetto diverso dal proprietario, che sia coltivatore diretto e coltivi il fondo da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità, allo stesso spetta un'indennità pari al VAM, senza maggiorazioni. (art.42 del D.P.R. 327/01)

  2. AREE EDIFICABILI
    Per le quali "... l'indennità è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto moltiplicato per dieci".(art.37 comma 1 del D.P.R. 327 /01).
    La riduzione del 40% non si applica in caso di "accordo di cessione".

  3. AREE LEGITTIMAMENTE EDIFICATE
    In tal caso "... per l'espropriazione di una costruzione legittimamente edificata , l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale". (art.38 del D.P.R. 327/01).
    Qualora la costruzione o parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o dell'autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'art.37 del D.P.R. 327/01, ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.
    E' quindi necessario, prima delle operazioni peritali, stabilire l'esistenza o meno del requisito di edificabilità.
    Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001, all'art.37, comma 3, al fine di stabilire se un'area sia o meno da considerare edificabile, recita : "... si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente".
    E ancora, al comma 4, "... non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio... ovvero in base a un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia escluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata".

DOVE RIVOLGERSI:
Ufficio per le Espropriazioni
Dirigente: Dott. Virgilio Buffoni
Indirizzo : Via Oberdan n. 23 - 47900 Rimini
Telefono : 0541 54667
Fax : 0541 26716
E-mail:consorzio@bonificarimini.it
Orario : lunedì-mercoledì-venerdì 9-12.00; giovedì 15-17
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RIFERIMENTI NORMATIVI
» Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e succ. mod.
» Legge Regionale del 19 Dicembre 2002, n. 37 e succ. mod.