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CRITERI PER IL RILASCIO DI NULLA-OSTA IDRAULICI
ai sensi dei R.D. 8 Maggio 1904 n. 368 - 25 Luglio 1904 n. 523
e della Legge n. 47 del 28.02.1985, successivamente modificata ed integrata.

A - NUOVE COSTRUZIONI

A.1 CANALI CON SEZIONE APERTA

A.1.1 Corpi di fabbrica fuori terra
Per i corpi di fabbrica di nuova costruzione , edificati fuori terra e limitrofi a canali consorziali con sezione aperta si esprime PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE se gli stessi vengono realizzati con:
  • impronta planimetrica al sedime del fabbricato posta a m. 10,00 dal piede esterno dell'arginatura, o dal ciglio della scarpata dell'alveo se privo di arginatura, in assenza di accessori aggettanti con sviluppo > m. 0,50 o comunque in presenza dei medesimi, aventi altezza libera di transito > m. 5,00.
  • impronta planimetrica complessiva del fabbricato (compresi accessori) posta alle distanze di cui sopra dal corpo idrico, qualora l'opera presenti accessori aggettanti dall'impronta di sedime di estensione superiore a m. 0,50, tali da realizzare un'altezza libera di transito minore o uguale a m. 5,00;

A.1.2 Vani interrati
Si assume accettabile la distanza minima di m. 5,00, misurata sui riferimenti del canale di cui al p.to A.1.1, dall'impronta planimetrica complessiva (compresi accessori) del vano interrato.

A.1.3 Opere delimitanti i confini della proprietà
Viene fissato il limite tassativo di m. 5,00, misurati dal piede esterno dell'arginatura o dal ciglio della scarpata dell'alveo se privo di arginatura per qualunque tipo di opera, riferendosi all'impronta planimetrica complessiva della stessa.

A.2 CANALI CON SEZIONE TOMBINATA

A.2.1 Corpi di fabbrica fuori terra
Per i corpi di fabbrica di nuova costruzione, edificati fuori terra e limitrofi a canali consorziali con sezione tombinata ed autorizzata dal Consorzio, valgono le considerazioni espresse su ingombro ed aggetti del fabbricato di cui al p.to A.1.1, ma la distanza da considerare viene fissata in m. 4,00 misurati a partire dal filo esterno delle pareti verticali della sezione tombinata (sezione reale verificata) o della sezione teorica (sezione reale non verificata), da assumersi con tipologia scatolare. Il dimensionamento/verifica della sezione stessa andrà effettuato considerando gli eventi di piena con il tempo di ritorno indicato nell'elenco allegato alla presente, redatto in ragione dell'importanza e delle condizioni di rischio idraulico connesse al canale considerato.

A.2.2 Vani interrati
Si assume accettabile la distanza minima di m. 1,50, misurata sui riferimenti del canale di cui al p.to A.2.1 considerando l'impronta planimetrica complessiva (compresi accessori) del vano interrato.

A.2.3 Opere delimitanti i confini di proprietà
Per le opere di modesta entità quali:
  • recinzioni in rete metallica zincata e/o plastificata con paletti in acciaio o calcestruzzo direttamente infissi nel terreno;
  • recinzione c.s. con cordolo perimetrale in cemento armato, purchè quest'ultimo presenti altezza netta dal piano di campagna minore o uguale a m. 0,50;
  • muri in cemento armato, purchè di altezza netta dal piano di campagna minore o uguale a m. 0,50 viene accettata la posa anche in corrispondenza del filo esterno delle pareti verticali della sezione tombinata e verificata (vedi p.to A.2.1), con riferimento all'impronta planimetrica complessiva dei manufatti realizzati.
Per le opere significative, o comunque diverse dalle precedenti è tassativo il limite di m. 1,50, calcolato sui riferimenti di cui sopra.

B - OPERE SOGGETTE A CONDONO EDILIZIO
Legge n. 47 del 28.02.1985 successivamente modificata ed integrata

Per le costruzioni soggette a condono edilizio e limitrofe a canali consorziali, il rilascio del PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE è subordinato al possesso dei seguenti requisiti direttamente connessi alla verifica idraulica delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'opera soggetta a sanatoria, da eseguirsi considerando gli eventi di piena indicati dall'elenco allegato.

B.1 CANALI CON SEZIONE APERTA

B.1.1 Corpi di fabbrica fuori terra
Per i corpi di fabbrica edificati fuori terra e soggetti a sanatoria si esprime PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE nei seguenti casi:
  • se l'ingombro planimetrico dell'area di sedime del fabbricato realizza la distanza minima di m. 5,00 dal punto di massima estensione areale del livello idrometrico del corso d'acqua (sezione reale non verificata), calcolato secondo la piena di progetto indicata, in assenza di opere aggettanti con sviluppo superiore a m. 0,50 o comunque in presenza delle medesime, aventi altezza libera di transito > m. 5,00.
  • se l'impronta planimetrica complessiva del fabbricato (compresi accessori) realizza la distanza minima di cui sopra (m. 5,00), qualora l'opera presenti strutture aggettanti dall'impronta di sedime di estensione superiore a m. 0,50 e tali da realizzare un'altezza libera di transito minore o uguale a m. 5,00.
    Ove la piena indicata risulti contenuta entro il canale (sezione reale verificata), la distanza minima prescritta viene misurata dal piede esterno dell'arginatura o dal ciglio della scarpata dell'alveo, in assenza di arginatura. Diversamente il dimensionamento della sezione stessa andrà effettuato considerando gli eventi di piena con il tempo di ritorno indicato nell'elenco allegato alla presente, redatto in ragione dell'importanza e delle condizioni di rischio idraulico connesse al canale considerato.

B.1.2 Vani interrati
Si assume accettabile la distanza minima di m. 4,00, misurata sui riferimenti del canale di cui al p.to B.1.1 dall'impronta planimetrica complessiva del vano interrato.

B.1.3 Opere delimitanti i confini di proprietà
Rimangono validi i criteri fissati al p.to A.1.3.

B.2 CANALI CON SEZIONE TOMBINATA

B.2.1 Corpi di fabbrica fuori terra
Valgono le considerazioni di cui al p.to B.1.1, ma la distanza minima da considerare viene fissata in m. 1,50, misurati a partire dal filo esterno dell'impronta massima della sezione tombinata qualora la piena di progetto risulti ivi contenuta o a partire dal punto di massima estensione areale del livello idrometrico del corso d'acqua, calcolato in corrispondenza della piena medesima, nel caso che la sezione idraulica esistente risulti inadeguata.

B.2.2 Vani interrati
Si assume accettabile la distanza minima di m. 1,50, misurata secondo i criteri di cui al p.to B.2.1.

B.2.3 Opere delimitanti i confini di proprietà
Rimangono validi i criteri fissati al punto A.2.3.



Elenco delle fosse consorziali e dei relativi tempi di ritorno, da considerarsi
per gli eventi di piena posti alla base del dimensionamento di opere idrauliche

Denominazione fossa
Tr (anni)
Denominazione fossa
Tr (anni)
Donegallia
10
Generale Marecchia
10
Affluente Uso
10
Budriale
25
Vene
25
Zonara Masere
25
Bordonchio
25
Colonnella
10
Pircio o Rio del Moro
25
Secondo Macanno
25
Ortolani
25
Rodella
25
Fontanaccia o Pedrera Grande
25
Roncasso
25
Valentina
10
Dell'Asse
25
Cavallaccio
10
Via Piane
25
Brancona
25
Raibano (2)
50
Viserbella
10
Pedroso
10
Sortie o Fossa dei Mulini
25
Costa
10
Sacramora 1°
10
Alberello
25
Gorgona
25
Agina (3)
50
Sacramora 2°
10
Fontanone - Rio Cella
10
Turchetta
25
Porto Verde
10
Mavone Piccolo o Padulli
25
Molino Misano
10
Budriolo
25
Ordroncione
25
Barattona
25
Vivare
25
Lagone
10
Madrigale
25
Compagnia
10
Gessi
25
Oriale Sarzano
25
Rigardara
10
Mavone Grande (1)
50

(1) dalla foce a Casale di S. Ermete, altrimenti tr=25 anni
(2) dalla foce alla A14, altrimenti tr=25 anni
(3) dalla foce alla A14, altrimenti tr=25 anni

N.B. Per le fosse consorziali non indicate nel presente elenco, ritenute di importanza secondaria, si assume Tr=10 anni