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AREE DEMANIALI
 
La Regionale Emilia Romagna nell'ambito delle "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ha promulgato in data 14 Aprile 2004 la Legge n. 7 "Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997"
Al Capo II - Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio - Sezione I Disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico, all'articolo 16 viene stabilito il procedimento per il rilascio delle concessioni:

Articolo 16 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

  1. Per le finalità di cui all'articolo 13 viene periodicamente pubblicato, sul Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e può fornire ulteriori indicazioni in ordine a priorità di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
  2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle aree disponibili possono essere presentate le domande di concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.
  3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio tecnico di bacino è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.
  4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale, ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti.
  5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.
  6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, di durata non superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla pubblicazione della domanda.
  7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle domande.
  8. Il termine per la conclusione del procedimento è di centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.
  9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 14/04/2004 N° 7 RELATIVO AD ISTANZA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DI BONIFICA AD USO CORTILIVO-DOMESTICO UBICATA IN COMUNE DI RIMINI LOC. BORGO MAZZINI ANTISTANTE LE PART. 1334 e 613 p DEL FOGLIO 85 DEL N.C.T. DEL COMUNE MEDESIMO

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 14/04/2004 N° 7 RELATIVO AD ISTANZA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DI BONIFICA AD USO CORTILIVO-DOMESTICO UBICATA IN COMUNE DI RIMINI LOC. BORGO MAZZINI ANTISTANTE LE PART. 70 e 613 p DEL FOGLIO 85 DEL N.C.T. DEL COMUNE MEDESIMO

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.R. 14/04/2004 N° 7 RELATIVO AD ISTANZA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DI BONIFICA DEL CANALE CONSORZIALE “MACANNO SECONDO” IN COMUNE DI RIMINI ANTISTANTE LE PART. 564 e 784 DEL FOGLIO 109 DEL N.C.T. DEL COMUNE MEDESIMO

AVVISO AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.R. 14/04/2004 N° 7 RELATIVO AD ISTANZA DI CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DI BONIFICA PER APERTURA DI PASSO CARRABILE UBICATA IN COMUNE DI RIMINI LOC.BELLARIVA ANTISTANTE LE PART. 950 DEL FOGLIO 88 E PART. 245 DEL FOGLIO 100 DEL N.C.T. DEL COMUNE MEDESIMO