SEDUTA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 02 DEL 28/02/2005
DELIBERAZIONE N. 07/2005/CO
Disposizioni per la sicurezza idraulica del territorio consortile e per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze.
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
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Richiamata la propria deliberazione n. 42/2001/CO assunta in data 20 settembre 2001, ratificata con atto consigliare n. 08/2001/CA del 19 dicembre 2001, riguardante l’argomento e confermate le premesse di tale atto, che di seguito si richiamano specificatamente;
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Rammentata la particolare evoluzione degli eventi climatologici e meteorologici succedutisi a partire dall’evento alluvionale dell’ottobre 1996;
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Considerato che si va sempre più consolidando una situazione di grave rischio idrogeologico e idraulico diffuso su tutto il territorio provinciale;
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Atteso che la natura dei citati eventi pone spesso in crisi il reticolo idraulico deputato a garantire la sanità del territorio con continui e ripetuti fenomeni di allagamento e rigurgito od altri fenomeni ad effetto dinamico significativo;
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Considerato che la complessa rete di bonifica funge, nell’ambito delle aree costiere, anche da ricettore primario dei sistemi fognari di rete mista vedendo in tal modo fortemente incrementato il carico idraulico da smaltire;
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Tenuto conto che l’elevata antropizzazione del territorio impedisce qualsiasi sviluppo e/o ampliamento del sistema tale da poter garantire una adeguata officiosità idraulica e l’eliminazione o quanto meno una accettabile attenuazione del rischio;
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Considerata la necessità di ridurre fortemente i nuovi apporti idraulici sulla rete di bonifica imponendo una maggiore rigidità e vincoli più stringenti allo scarico dell’acqua proveniente in qualunque modo da insediamenti civili, industriali e simili;
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Tenuto, altresì, conto della opportunità di disporre, in qualunque momento, di un’immediata fruibilità della rete di bonifica per dare corso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza del sistema di smaltimento o allontanamento delle acque e per tutte le eventuali esigenze di pronto intervento e di protezione civile, a fini di tutela della incolumità pubblica e privata;
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Udite le relazioni e proposte della Direzione Generale in ordine alle prospettate esigenze di proroga della richiamata deliberazione 42/2001 e quindi della limitazione degli usi delle aree demaniali dei collettori e delle pertinenze degli stessi, di maggiore cautela nella determinazione delle distanze delle costruzioni dagli alvei aperti o tombinati dei canali di bonifica, degli scarichi di acque, da qualunque sito provenienti, in detti canali, onde garantire un immediato ed effettivo contenimento dei rischi di allagamento di vaste aree cittadine;
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Rammentati gli indirizzi di tutela, del sistema scolante, dai rischi idraulici connessi ad eventi meteorici, anche ad alta frequenza, emersi nelle conferenze di servizi per le aree di Rimini Nord e di Rimini Sud e dagli studi idraulici specifici;
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Tenuto conto degli scenari di rischiosità idraulica accertati sulla rete urbana nell’ambito delle modellazioni matematiche in corso di completamento nel piano generale delle fognature del comune di Rimini;
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Rammentate le direttive regionali in materia di rischio idraulico e idrogeologico;
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Richiamati i contenuti del piano stalcio dell’Autorità di bacino dei fiumi Conca e Marecchia;
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Visto il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque, ed in particolare l’art. 41 sulla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;
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Visto il regolamento di polizia idraulica consortile approvato con deliberazione consigliare del 3/6/1998 n. 2/98/CA, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. Emilia Romagna l’1.7.1998, prot. N. 98/0027;
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Rammentato che, ai sensi e per gli effetti del richiamato regolamento consortile di polizia idraulica, la determinazione delle distanze e dei relativi vincoli conformativi devono essere misurate da una sezione idraulica verificata ossia dalla sezione capace di contenere la piena, cosiddetta, di progetto (sezione verificata);
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Considerato che, ove la piena indicata non risulti contenuta entro il canale, il dimensionamento della sezione teorica andrà effettuato considerando gli eventi di piena con il tempo di ritorno indicato nell’elenco allegato alla regolamento consortile di polizia idraulica e redatto in ragione dell’importanza del corpo idrico e delle condizioni di rischio idraulico connesse allo stesso canale;
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Constatata la necessità di completare la articolata revisione della disciplina regolamentare per rendere compatibili le varie fattispecie contemplate con le situazioni di un territorio che ha progressivamente, nel corso degli ultimi decenni, mutato radicalmente il suo aspetto in conseguenza degli eventi antropici e climatici sopra descritti;
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Atteso che nelle more di tale complessa attività, peraltro in via di progressivo completamento, occorre, per le motivazioni sopra esposte, ispirare le determinazioni di quest’Autorità a norme e prescrizioni sufficientemente cautelative in rapporto al grado di rischio idraulico che risulta oggettivamente rilevabile o acclarato sui diversi bacini idrografici;
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Atteso che sui canali consorziali opera il vincolo idraulico alla cui tutela è preposto, per legge, il Consorzio di Bonifica affidatario delle opere stesse;
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Visti gli artt. 32 (opere costruite su aree sottoposte a vincolo) e 33 (opere non suscettibili di sanatoria) della legge 28.2.1985, n. 47 recante norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;
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Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”;
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Visti gli artt. 132 e segg. del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” ed in particolare delle disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio e per la gestione delle aree del demanio idrico;
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Richiamata la propria deliberazione n. 30/2004/CO assunta in data 28 settembre 2004, recante: “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
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Preso atto delle intese intercorse con il Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia di Rimini, con la società HERA RIMINI S.r.l., gestrice per conto del comune di Rimini del sistema fognario cittadino, con l’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca e con il comune di Rimini, riguardanti l’adozione di criteri comuni per il rilascio di pareri idraulici, nulla osta e concessioni relativi ai corpi idrici consortili;
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Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto consortile;
All’unanimità:
D E L I B E R A
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Di approvare gli emendamenti proposti dalla Direzione Generale del Consorzio al vigente regolamento di polizia idraulica, approvato con deliberazione consigliare del 3/6/1998 n. 2/98/CA, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. Emilia Romagna l’1.7.1998, prot. N. 98/0027, in materia di occupazione ed uso del territorio e per la gestione delle aree del demanio idrico, determinazione di canoni concessori e spese d’istruttoria, nel testo che si allega al presente atto.
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Di confermare la vigente sospensione, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31 dicembre 2005 dell’efficacia del citato regolamento consortile di polizia idraulica, limitatamente alle norme di cui alla Sezione II^ del Titolo II°, artt. 18, 19 e relativo Allegato 1 (per l’intero allegato), per i collettori idraulici consortili con sbocco a mare, di cui all’unito elenco, limitatamente ai tratti in area urbana a valle della Strada Statale n.16, Adriatica.
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Di confermare l’autorizzazione conferita alla Direzione Generale del Consorzio, in ordine alle concessioni e licenze di cui all’art. 134, lettera g), del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368, di disporre gli specifici provvedimenti garantendo la sicurezza idraulica del territorio attraverso l’imposizione di sistemi di laminazione o comunque di attenuazione dei picchi di portata provenienti da nuovi insediamenti onde garantire il controllo quantitativo delle immissioni sulla rete di bonifica, qualora necessari in ragione delle condizioni di rischio in atto sui bacini interessati.
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Di stabilire che ogni nuova trasformazione urbanistica del territorio che comporti un singolo apporto di acque bianche superiore a 10 l/sec. sulla rete pubblica, non potrà comunque conferire alla rete di bonifica - per ogni ettaro di superficie drenata - più di 10 l/sec. (invarianza idraulica). Ove il conferimento da parte di un determinato insediamento superi il predetto limite l’intervento urbanistico che comporti incremento dell’impermeabilizzazione dei suoli potrà essere consentito solo se l’apporto viene ricondotto al limite dei 10 l/sec. per Ha attraverso opportuni sistemi di attenuazione o laminazione.
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Di stabilire che “l’importanza del corso d’acqua” ovvero del corpo idrico consorziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 133, lettera a), del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368, debba essere valutata in rapporto al livello di rischio idraulico del medesimo corpo idrico.
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Di riconoscere, per quanto premesso ed ai fini di cui al precedente art. 5, ai collettori di bonifica sfocianti in mare di cui all’unito elenco la natura di “corsi d’acqua ad alto rischio idraulico” per i quali è necessario prevedere il regime di distanze maggiormente cautelativo indicato dal citato art. 133, R.D.L. 368/1904.
D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ex art. 45 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7.
Allegato alla deliberazione 07/2005/CO del 28.02.2005
Testo degli emendamenti al:REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA CONSORZIALE
DELIBERA CONSIGLIARE DEL 3/6/1998 N. 2/98/CA
APPROVATA DAL CO.RE.CO. L’1/7/1998 PROT. N. 98/0027.
SEZIONE II^
DISPOSIZIONI IN POLIZIA
Art.19
Concessioni
Il Consorzio provvede alla gestione del demanio idrico di bonifica garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene pubblico.
E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo titolo III del presente Regolamento:
- variare o alterare canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata nel documento integrativo Allegato 1) al presente regolamento;
- scavare maceratoi a distanza minore di m.12 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini ed introdurre, nei canali, l'acqua di vuotatura dei maceri;
- derivare o prelevare acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- immettere nella canalizzazione consorziale acque di fognatura;
- immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
- costruire rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con carri;
- estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto.
L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature, maceratoi o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalle autorità preposte al controllo sanitario e di qualità delle acque e se non sono state adottate tutte, indistintamente, le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.
Art.20
Contravvenzioni, accertamenti, misura delle pene, delle ammende e delle sanzioni
Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II, del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n.368 e successive modificazioni, nell’art. 21 del Capo II, del Titolo II della Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, nonché:
- nell'articolo 632 C.P. (deviazione di acque);
- nell'art.635 C.P. (danneggiamenti);
- negli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque);
- nell'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose);
- nell'articolo 249 del T.U. 27 luglio 1934 n.1265 (legge sanitaria);
- negli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n.1604 (sulla pesca).
TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE
SEZIONE I^
OGGETTO E MODALITÀ DI RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE
Art.23
Oggetto delle concessioni
Possono formare oggetto di concessione precaria:
- la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- l'esecuzione di lavori, atti o fatti previsti dal precedente art.19, nonché dall'art.134 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n.368 e le conseguenti occupazioni di aree del demanio idrico di bonifica;
- il temporaneo od occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali.
Art.25
Contemporanea presentazione di domanda
Le aree del demanio idrico di bonifica sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può venire considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.
Art.38
Canoni, spese istruttorie e cauzioni
La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone e delle spese istruttorie di cui all’Allegato 3), nonché previo versamento del deposito cauzionale.
Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di concessione per le aree del demanio idrico non può essere stabilito in misura inferiore a 125,00 €uro.
I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico di bonifica sono determinati come segue:
A - USO ORTIVO E CORTILIZIO CON RELATIVI IMPIANTI E SERVIZI:
a1) orti ad uso domestico, aree cortilive e girdini domestici: 1 €/mq di superficie occupata, con un minimo di €uro 125,00;
a2) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento;
B -
OCCUPAZIONE CON MANUFATTI PER SCARICHI:
b1) da abitazioni civili: 100,00 €uro per acque meteoriche, 150,00 €uro per acque depurate;
b2) da aree pubbliche: 200,00 €uro per acque meteoriche, 300,00 €uro per acque depuratori urbani;
b3) da insediamenti industriali: 300,00 €uro per acque meteoriche, 450,00 €uro per acque depurate;
C -
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI:
c1) utenze generiche (gas, acqua, luce, fognature, telefono, ect.) aeree e/o sotteranee 125,00 €uro per ogni attraversamento;
D -
PONTI E RAMPE DI ACESSO PER STRADE PRIVATE:
d1) ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 €uro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari di sviluppo in asse canale, 150,00 €uro + 5,00 €uro per ogni metro lineare di sviluppo in più rispetto ai primi 10;
d2) strade arginali e rampe di collegamento private 150,00 fino a 2 chilometri, 50,00 €uro in più per ogni chilometro eccedente;
E -
ALTRE OCCUPAZIONI CON MANUFATTI E OPERE VARIE:
e1) cabina elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 €uro quota fissa fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilizie;
e2) depuratore: 300,00 €uro fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in più si applicano i criteri validi per le aree cortilizie;
e3) pali: 75,00 €uro, tralicci e antenne 150,00 €uro;
e4) opere di cantierizzazione: 125,00 €uro per occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili; diversamente, per opere di cantierizzazione più complesse, si applica il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe;
e5) cartelli pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 €uro e 50,00 €uro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 €uro e 75,00 €uro per ogni metro quadrato eccedente;
Il Comitato Amministrativo, sentita la Direzione Generale del Consorzio, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma 3.
In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del demanio idrico.
L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa.
Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono determinate nella misura minima di cui al punto 4 dell’All. 3. Qualora la particolare complessità dell'istruttoria comporti maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo è integrato secondo parametri stabiliti da specifica deliberazione del Comitato Amministrattivo Consortile. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.
Il Comitato Amministrativo, sentita la Direzione Generale del Consorzio, provvede con apposita deliberazione agli aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.
All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve prestare in favore del Consorzio di Bonifica una cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una annualità di canone. La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Può altresì essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.
Per le opere di pubblica utilità il Consorzio di Bonifica può stabilire l’emissione di Concessione Demaniale non onerosa a favore del Gestore pubblico responsabile della Manutenzione.
Allegato 3 - Diritti istruttori
Allegato alla deliberazione 07/2005/CO del 28.02.2005
Collettori soggetti a sospensione del regime autorizzativo
di cui al vigente Regolamento Consorziale di Polizia Idraulica
Canale consorziale VALENTINA
Canale consorziale CAVALLACCIO
Canale consorziale BRANCONA
Canale consorziale SORTIE
Canale consorziale SACRAMORA I°
Canale consorziale SACRAMORA II°
Canale consorziale COLONNELLA (nel tratto compreso fra la strada statale n.16 e la Via Settembrini)
Canale consorziale MACANNO SECONDO
Canale consorziale RIO DELL’ASSE
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