SEDUTA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 08 DEL 20/09/2001
DELIBERAZIONE N. 42/2001/CO
Disposizioni per la sicurezza idraulica del territorio consortile, per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze e sospensione del regolamento di polizia idraulica consorziale approvato con deliberazione consigliare del 3/6/1998 n. 2/98/CA.
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
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Rammentata la particolare evoluzione degli eventi climatologici e meteorologici succedutisi a partire dall'evento alluvionale dell'ottobre 1996;
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Considerato che si va sempre più consolidando una situazione di grave rischio idrogeologico e idraulico diffuso su tutto il territorio provinciale;
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Atteso che la natura dei citati eventi pone spesso in crisi il reticolo idraulico deputato a garantire la sanità del territorio con continui e ripetuti fenomeni di allagamento e rigurgito od altri fenomeni ad effetto dinamico significativo;
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Considerato che la complessa rete di bonifica funge, nell'ambito delle aree costiere, anche da ricettore primario dei sistemi fognari di rete mista vedendo in tal modo fortemente incrementato il carico idraulico da smaltire;
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Tenuto conto che l'elevata antropizzazione del territorio impedisce qualsiasi sviluppo e/o ampliamento del sistema tale da poter garantire una adeguata officiosità idraulica e l'eliminazione o quanto meno una accettabile attenuazione del rischio;
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Considerata la necessità di ridurre fortemente i nuovi apporti idraulici sulla rete di bonifica imponendo una maggiore rigidità e vincoli più stringenti allo scarico dell'acqua proveniente in qualunque modo da insediamenti civili, industriali e simili;
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Tenuto, altresì, conto della opportunità di disporre, in qualunque momento, di un'immediata fruibilità della rete di bonifica per dare corso agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento in perfetta efficienza del sistema di smaltimento o allontanamento delle acque e per tutte le eventuali esigenze di pronto intervento e di protezione civile, a fini di tutela della incolumità pubblica e privata;
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Udite le relazioni e proposte della Direzione Generale in ordine alle prospettate esigenze di limitazione degli usi delle aree demaniali dei collettori e delle pertinenze degli stessi, di maggiore cautela nella determinazione delle distanze delle costruzioni dagli alvei aperti o tombinati dei canali di bonifica, degli scarichi di acque, da qualunque sito provenienti, in detti canali, onde garantire un immediato ed effettivo contenimento dei rischi di allagamento di vaste aree cittadine;
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Rammentati gli indirizzi di tutela, del sistema scolante, dai rischi idraulici connessi ad eventi meteorici, anche ad alta frequenza, emersi nelle recenti conferenze di servizi per le aree di Rimini Nord e di Rimini Sud;
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Rammentate le direttive regionali in materia di rischio idrogeologico;
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Richiamati i contenuti del piano stralcio dell'Autorità di bacino dei fiumi Conca e Marecchia;
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Visto il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque, ed in particolare l'art. 41 sulla tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;
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Visto il regolamento di polizia idraulica consortile approvato con deliberazione consigliare del 3/6/1998 n. 2/98/CA, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. Emilia Romagna l'1.7.1998, prot. N. 98/0027;
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Constatata la necessità di sottoporre il predetto documento ad una articolata revisione per rendere compatibili le varie fattispecie in esso regolamentate con le situazioni di un territorio che ha progressivamente, nel corso degli ultimi decenni, mutato radicalmente il suo aspetto in conseguenza degli eventi antropici e climatici sopra descritti;
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Atteso che nelle more di tale complessa attività occorre, per le motivazioni sopra esposte, ispirare le determinazioni di quest'Autorità a norme e prescrizioni maggiormente cautelative in rapporto al grado di rischio idraulico che risulta oggettivamente rilevabile o acclarato sui diversi bacini idrografici;
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Atteso che sui canali consorziali opera il vincolo idraulico alla cui tutela è preposto, per legge, il Consorzio di Bonifica affidatario delle opere stesse;
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Visti gli artt. 32 (opere costruite su aree sottoposte a vincolo) e 33 (opere non suscettibili di sanatoria) della legge 28.2.1985, n. 47 recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;
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Visti gli artt. 132 e segg. del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368;
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Preso atto delle intese intercorse con il Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Rimini, con la società AMIR, gestrice per conto del comune di Rimini del sistema fognario cittadino, con l'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca e con il comune di Rimini, riguardanti l'adozione di criteri comuni per il rilascio di pareri idraulici, nulla osta e concessioni relativi ai corpi idrici consortili;
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Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto consortile;
All’unanimità:
D E L I B E R A
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Di disporre la revisione del vigente regolamento di polizia idraulica consortile, approvato con deliberazione consigliare del 3/6/1998 n. 2/98/CA, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. Emilia Romagna l'1.7.1998, prot. N. 98/0027, anche alla luce degli indirizzi che saranno all'uopo forniti dalla competente direzione regionale Emilia Romagna.
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Di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia del citato regolamento, limitatamente alle disposizioni di polizia di cui alla Sezione II^ del Titolo II°, artt. 18, 19 e relativo Allegato 1 (per l'intero allegato), per tutti i collettori idraulici consortili con sbocco a mare, limitatamente ai tratti in area urbana a valle della Strada Statale n.16, Adriatica.
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Di autorizzare la Direzione Generale del Consorzio, in ordine alle concessioni e licenze di cui all'art. 134, lettera g), del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368, a disporre gli specifici provvedimenti garantendo la sicurezza idraulica del territorio attraverso l'imposizione di sistemi di laminazione o comunque di attenuazione dei picchi di portata provenienti da nuovi insediamenti onde garantire il controllo quantitativo delle immissioni sulla rete di bonifica.
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Di stabilire che, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia idraulica, ogni nuova trasformazione urbanistica del territorio che comporti un singolo apporto di acque bianche superiore a 10 l/sec. sulla rete pubblica, non potrà comunque conferire alla rete di bonifica, per ogni ettaro, più di 10 l/sec. Ove il conferimento da parte di un determinato insediamento superi il predetto limite l'intervento urbanistico che comporti incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli potrà essere consentito solo se l'apporto viene ricondotto al limite dei 10 l/sec. per Ha attraverso opportuni sistemi di attenuazione o laminazione.
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Di stabilire che "l'importanza del corso d'acqua" ovvero del corpo idrico consorziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133, lettera a), del Regio Decreto Legge 8 maggio 1904 n. 368, debba essere valutata in rapporto al livello di rischio idraulico del medesimo corpo idrico.
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Di riconoscere, per quanto premesso ed ai fini di cui al precedente art. 5, ai collettori di bonifica sfocianti in mare la natura di "corsi d'acqua ad alto rischio idraulico" per i quali è necessario prevedere il regime di distanze maggiormente cautelativo indicato dal citato art. 133, R.D.L. 368/1904.
D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ex art. 45 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7.
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